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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato il piano di attuazione delle misure per il
miglioramento della produzione e della commercializzazione degli
agrumi, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste
in data 30 marzo 1973.
Nell'ambito del piano di cui al precedente comma, le regioni
elaborano programmi regionali di intervento e provvedono alla loro
attuazione. I programmi regionali anzidetti saranno trasmessi al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il coordinamento.
Per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, e'
autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1974, lire 30.000
milioni per l'esercizio 1975, lire 40.000 milioni per ciascuno degli
esercizi 1976, 1977, 1978 e lire 20.000 milioni per l'esercizio
1979.
Alla ripartizione dei fondi provvede il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, avuto riguardo ai programmi regionali di cui al
secondo comma del presente articolo, d'intesa con le regioni
interessate.