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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti
modificazioni:
Nel primo comma, lettera c), e nell'ultimo comma la cifra
"20.000.000" e' sostituita dalla cifra "100.000.000".