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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo
5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 18 marzo 1947, n. 281, e' integrato di lire 1.500 milioni.
Per i relativi conferimenti e' autorizzata la spesa per l'indicato
importo di lire 1.500 milioni che sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1972, di lire
200 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 e di lire 300
milioni nell'anno 1977.
E' autorizzata, altresi', a carico dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di
lire 2.000 milioni, in ragione di lire 600 milioni nell'anno
finanziario 1972, di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973
al 1976 e di lire 200 milioni nell'anno 1977, per la erogazione, a
favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di
funzionamento.