Legge Ordinaria n. 32 del 06/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1974 n. 60)
Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione  e
la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui  all'articolo
5, primo comma, del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 18 marzo 1947, n. 281, e' integrato di lire 1.500 milioni. 
  Per i relativi conferimenti e' autorizzata la spesa per  l'indicato
importo di lire 1.500 milioni  che  sara'  iscritta  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di lire 400 milioni nell'anno finanziario  1972,  di  lire
200 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1976  e  di  lire  300
milioni nell'anno 1977. 
  E' autorizzata, altresi', a carico dello stato di previsione  della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  la  spesa  di
lire  2.000  milioni,  in  ragione  di  lire  600  milioni  nell'anno
finanziario 1972, di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973
al 1976 e di lire 200 milioni nell'anno 1977, per  la  erogazione,  a
favore   dell'Ente   predetto,   di   contributi   nelle   spese   di
funzionamento. 
 

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