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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente
comma dovra' corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo
globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le
malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potra'
comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con
decorrenza 1 gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate
rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento".