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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' sostituito dal
seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto
prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su
domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino
ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi,
di altri dodici mesi entro i quali il comune dovra' provvedere alla
formazione del piano.
Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della
giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi
alla redazione del piano, il quale e' approvato entro sessanta giorni
dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli
15 e 16".
L'articolo 40 della medesima legge e' sostituito dal seguente:
"Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto
nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono
ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della
presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI