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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal
seguente:
"La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione alcoolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o
di saccharomyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo
anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
Il luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di
estratti o di concentrati.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, stabilisce le
caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi
indicati, ne definisce le modalita' di lavorazione e prescrive i
necessari controlli per le varie fasi di produzione.
Il malto d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con
riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di
fiocchi fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul
peso complessivo del cereale impiegato".