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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire
sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi
volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole
azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro
e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti
ricompense:
A) Atti di valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a
cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che,
partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili,
abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.