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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e
concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni
per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio
1931, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"Ai parroci e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la
congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito
dalle leggi all'epoca in vigore".