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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui
veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1,
nel terzo comma, il secondo capoverso e' sostituito con il
seguente:
"1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da
motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i
viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800";
nel terzo comma, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le
parole: "e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti
soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in
valuta estera";
nel terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: "da
emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - L'articolo 14 del regio decreto-legge 18 febbraio
1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
sostituito con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e'
sostituito dal seguente:
"Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti
petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi
doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata,
e' accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di
giacenza, purche' la deficienza non superi la misura percentuale
annua in peso indicata qui appresso:
1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per
cento;
2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di
composizione simile: 1 per cento.
Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione
del periodo di giacenza.
Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata
all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati di imposta, e' accordato
l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza e' contenuta nei
limiti appresso indicati ed e' escluso il sospetto di illecita
sottrazione:
1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via
d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:
a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per
cento;
b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di
composizione simile: 1 per cento;
2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne
ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento"".
"Art. 3-ter. - Le deficienze riscontrate negli inventari dei
prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei
depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonche' i relativi
abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'articolo 8 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai
compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I
risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al
Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre".
"Art. 3-quater. - L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393,
sostituito dall'articolo 5-bis della legge 15 novembre 1973, n. 733,
e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato
annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare la
concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90
giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.
Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o
modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso
dell'anno.
Per il periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli
interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro
per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse
dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per
investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento
al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".
In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo
comma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale
modificato dal presente articolo, il Ministro per le finanze dovra'
prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate
nel primo comma del precitato articolo 2, che il nuovo livello del
saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui
versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione
non possono essere accordate per un importo complessivo superiore
all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30
aprile 1974.
Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non puo' superare
l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta.
Per le aziende che a tale data non fruivano del beneficio, la
concessione puo' essere accordata per l'anno successivo a quello
della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione e' determinato
tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel
periodo agosto-ottobre dello anno precedente a quello della
concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla
data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo
complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale
massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione
fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai
nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente
comma".
"Art. 3-quinquies. - I primi due commi dell'articolo 79 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
sono sostituiti dai seguenti:
"E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta
dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un
periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio
decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il
bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo'
autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione
fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o
modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso
dell'anno.
L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del
pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al
saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le
finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei
buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla
Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione
di detto decreto.
La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta
giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a
garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata
cauzione ai sensi del successivo articolo 87".
"Art. 3-sexies. - L'articolo 1-bis contenuto nell'articolo unico
della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del
decreto-legge 29 settembre 1973, numero 578, e' sostituito dal
seguente:
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti
agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta
al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975".
All'articolo 4,
nel primo comma, le parole: "o sara' pagata, ancorche' per uno
soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme
vigenti", sono sostituite con le le parole: "pagata, per uno dei
periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia
in corso alla detta data, o sara' pagata per uno dei detti periodi"
ed e' soppresso il seguente primo alinea della tabella:
"autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV lire 6.000";
al secondo comma, il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo
alinea della tabella sono sostituiti con i seguenti:
"autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000;
autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000;
autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000;
autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000;
autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000;
autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000;
autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000;
autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000";
nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "L'imposta e'
ridotta alla meta' per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da
oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente
decreto";
nel quarto comma le parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le
parole: "entro il 30 settembre 1974";
nel settimo comma le parole: "pari a tre volte", sono sostituite
con le parole: "pari a due volte", e sono aggiunte, in fine, le
parole: "Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono
obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della
violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene
accertata la violazione stessa".
All'articolo 5,
nel primo comma, le parole: "esclusi quelli adibiti soltanto a
scuola di pilotaggio", sono sostituite con le parole: "esclusi quelli
di proprieta' degli aero clubs"
e la tabella e' sostituita dalla seguente:
"aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di
decollo fino a 180 HP L. 500 mila;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di
decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;
aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di
decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;
aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni";
nel secondo comma, le parole: "entro 30 giorni dalla data
stessa", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre
1974".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis. - Sono competenti all'accertamento delle violazioni
agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli
agenti di polizia tributaria, nonche' gli organi indicati
nell'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39".
"Art. 5-ter. - Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme
relative alla riscossione dei tributi indicati nell'articolo 4 si
applicano, relativamente ai termini ed alle modalita', le
disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del
Ministro per le finanze del 29 novembre 1969 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1970".
All'articolo 6,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo
amministra secondo le norme disciplinanti la sua attivita', un fondo
speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli
mobiliari emessi da istituti speciali per ii credito a medio termine.
La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del
Ministero del tesoro, e' di lire 250 miliardi e sara' depositata in
apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione,
saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.
All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto
comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi
derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente
decreto".