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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne
statali, incaricate a tempo indeterminato nello anno scolastico
1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei
giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n.
1054, sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1 settembre
1974.
Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate
a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e,
per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con
qualifica non inferiore a "buono", sono nominate in ruolo, con
decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 1974, previo
superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.
Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si
svolgera' entro il 31 dicembre 1974 ed avra' come programma base gli
orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali,
emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1969, n. 647.
Il colloquio conclusivo consistera' nella discussione di un
argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4,
in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il
corso.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno
stabilite le modalita' relative all'organizzazione dei corsi e
all'assegnazione definitiva di sede.