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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12
dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938,
n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e
ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive
famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di
imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e
nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale
o il sottufficiale e' imbarcato.