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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236,
recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1,
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati fino alla data del 30 giugno 1975 ovvero, qualora si tratti
di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31
dicembre 1975. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la
proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con
conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini
dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo
netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano
percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura
determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo
unico 29 gennaio 1958, n. 645.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge di conversione, i canoni delle
locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del
locatore, essere cosi' aumentati:
1) in misura non superiore al 20 per cento per i contratti
stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;
2) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti
stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953.
Gli aumenti di cui al precedente comma si effettuano: per il caso
previsto nel n. 1) sul canone corrisposto alla data del 31 dicembre
1964 e determinato a norma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre
1960, n. 1521; per il caso previsto nel n. 2) sul canone determinato
a norma dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1963, numero 1444.
Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire la prova del
canone, legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma
precedente, sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.
L'aumento non puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore
sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno
1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire,
o comunque abbia percepito nel 1972 un reddito complessivo netto di
pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138
del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino alla stessa data del 30 giugno 1975 e' sospesa l'esecuzione
di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di
quelli fondati sulla morosita' del conduttore o subconduttore, ovvero
sull'urgente e improrogabile necessita' del locatore, verificatasi
successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di
destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione
propria, dei propri figli o dei propri genitori";
al terzo comma sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto
dalle disposizioni della presente legge di conversione";
al quarto comma le parole: "il cui reddito non sia superiore a
quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24
luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495",
sono sostituite dalle seguenti: "il cui reddito non sia superiore a
quello di cui al primo comma del presente articolo";
dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle
locazioni relative ad immobili adibiti ad uso di abitazione, diversi
da quelli in cui il conduttore dimori abitualmente o comunque per
motivi di lavoro".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Nei contratti di locazione di immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, stipulati successivamente al 1
dicembre 1969, fatta eccezione per quelli di cui al comma successivo,
l'ammontare del canone, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di
conversione, e' quello corrispondente al canone dovuto, anche se da
altro conduttore, alla data del 1 gennaio 1971. Qualora su tale
canone siano stati comunque praticati aumenti, questi ultimi sono
ridotti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge di conversione, in misura tale
che gli aumenti stessi non risultino superiori al 10 per cento del
canone dovuto, anche se da altro conduttore, alla data del 1 gennaio
1971.
Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati
per la prima volta successivamente al 1 gennaio 1971, l'ammontare del
canone, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge di conversione, non puo'
superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione,
anche se stipulata con altro conduttore.
I canoni delle locazioni in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione non soggetti alla proroga di cui al precedente articolo 1,
possono essere aumentati, alla scadenza del contratto, anche quando
quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non
superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi
precedenti in quanto applicabili.
Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui
scadenza e' stabilita entro e non oltre la data del 30 giugno 1975.
Ai fini della applicazione delle norme di cui ai commi precedenti,
il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione, ha diritto di
richiedere al locatore l'importo del canone percepito dal precedente
conduttore dello stesso immobile, alla data del 1 gennaio 1971 o del
canone iniziale, nel caso di immobile locato per la prima volta
successivamente a tale data, nonche' le generalita' di tale
conduttore. Il locatore deve comunicare le notizie di cui sopra entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera di cui
all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 841, e' prorogato al
31 dicembre 1975".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - In caso di morte del conduttore, se trattasi di
immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga di cui all'articolo
1 opera soltanto a favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei
parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente
conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello
di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per
successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data
certa anteriore all'apertura della successione, continuino
l'attivita' del defunto.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la proroga di cui al
primo comma opera a favore del coniuge diverso dalla persona del
conduttore che, per effetto di accordo con l'altro coniuge o di
decisione del giudice, conservi la propria residenza o dimora nello
stesso immobile. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da
quello di abitazione, la proroga opera a favore del coniuge, diverso
dalla persona del conduttore, che continui nell'immobile la stessa
attivita' gia' ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della
separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o
della cessazione degli effetti civili del matrimonio".
"Art. 2-ter. - Sono nulle le clausole contrattuali che contemplano
l'obbligo di corresponsione anticipata del canone della locazione per
periodi superiori a tre mesi, anche mediante rilascio di titoli di
credito".
"Art. 2-quater. - Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23
maggio 1950, n. 253, e' sostituito dal seguente:
" La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso
previsto dal numero 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile
da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano
decorsi almeno tre anni dall'acquisto, salvo che si tratti di
sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel
qual caso il termine e' ridotto a diciotto mesi"".
"Art. 2-quinquies. - All'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n.
253, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo'
essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal
conduttore.
A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene
che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al
quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero
dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di
professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini
effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4,
primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal
giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso,
salvo comprovate ragioni di forza maggiore"".
"Art. 2-sexies. - Ogni pattuizione contraria alle disposizioni
della presente legge di conversione e' nulla, qualunque ne sia il
contenuto apparente. Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal
conduttore o subconduttore in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge di conversione, possono essere
computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a
sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI - DE MITA
- RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI