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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255,
recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri
834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione
umana, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
La Cassa predetta distribuira' dette somme direttamente a tutti i
bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalita' che saranno
determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Articolo 4-bis. - Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge
24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge con la legge 4 agosto
1973, n. 497, continuano ad applicarsi per il comando di personale
occorrente per il funzionamento della segreteria generale del
Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei
prezzi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA -
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI BISAGLIA