Legge Ordinaria n. 354 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1974 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
concernente  norme  per  la migliore realizzazione della perequazione
tributaria  e  della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il
potenziamento  dei  servizi  dell'Amministrazione finanziaria, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soppresso ed
il quarto comma del predetto articolo 21 e' sostituito dal seguente:
  "La  fattura  deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto
che   effettua   la   cessione   o  la  prestazione,  al  momento  di
effettuazione  dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed
uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.
Per  le  cessioni  di  beni  la  cui consegna o spedizione risulti da
documento  di  trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti  tra  i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le
caratteristiche  determinate con decreto del Ministro per le finanze,
la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della
consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e  del  numero  dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa
una  sola  fattura  per  le  cessioni effettuate nel corso di un mese
solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le
modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti".

  Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:

  Art.  2-bis.  -  All'articolo  73  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola:
"operazioni", sono aggiunte le seguenti:
  "Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare,
per  gli  esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per
l'emissione,  la  numerazione,  la  registrazione  e la conservazione
delle  fatture  relativamente  ad  operazioni  per  le quali si rende
particolarmente  onerosa  e  complessa l'osservanza degli obblighi di
cui al titolo II del presente decreto".

  Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:

  Nelle  fatture  o  nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle
norme  concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato
il  numero  di  codice fiscale dei soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione.
  Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, deve essere indicato il
numero  di  codice  fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti
dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

  All'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  L'elevazione  della misura degli interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione
dal  semestre  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente
decreto.  La  elevazione  della misura degli interessi per prolungata
rateazione  si  applica dalla prima rata con scadenza successiva alla
data predetta.

  All'articolo 9, il secondo comma e' soppresso.

  All'articolo 10, dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite
le  parole:  "non trasferibili", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:

  Gli  assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di
credito  aventi  filiali  o  corrispondenti  nella  provincia nel cui
capoluogo  ha  sede  la  sezione di tesoreria provinciale dello Stato
ordinataria dei suddetti titoli.

  All'articolo 11, sono premessi i seguenti commi:

  Il  personale  appartenente al ruolo della carriera di concetto dei
cassieri  degli  uffici  del  registro, con qualifica non inferiore a
cassiere principale, puo' essere incaricato, con decreto del Ministro
per  le  finanze,  delle  verifiche di cassa e di gestione presso gli
uffici  della  amministrazione periferica delle tasse e delle imposte
indirette  sugli  affari,  secondo le norme in vigore, con assunzione
delle  responsabilita' previste dall'articolo 81 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro  per il tesoro, saranno stabilite le modalita' di attuazione
delle norme contenute nel precedente comma.

  All'articolo  12  le  parole:  "di  diritto pubblico o di interesse
nazionale",  sono  sostituite  con le parole: "di cui all'articolo 54
del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello  Stato";  dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le
parole:  "non  trasferibile", e le parole: "secondo le ipotesi", sono
sostituite  con  le parole: "con le modalita'"; e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
  La  misura  del  compenso  per i servizi di cui al precedente comma
sara'  determinata  nelle  predette  convenzioni  previo  parere  del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

  Gli  articoli  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21 e 22 sono
soppressi.

  Le tabelle A e B sono soppresse.
 

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