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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla
legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed
assimilati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: "nel termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto" sono
sostituite dalle altre: "nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile";
al secondo comma, dopo la parola: "carriera" e' inserita l'altra:
", grado";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"II collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento
il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975.
Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio
1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a
partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra' comprendere il
collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed
invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi
verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con
precedenza su tutti gli altri richiedenti.
Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della
domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati
nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne
daranno notizia agli interessati.
Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al
primo comma, per raggiungimento dei limiti di eta' o dei limiti
massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di
salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge
10 dicembre 1973, n. 804.
Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso la
riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennita' di
buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15,
ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione
si applica anche per il personale che cessera' dal servizio dopo il
25 giugno 1975";
l'ultimo comma e' soppresso.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Per coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per
l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1,
hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno
titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda
prevista dall'articolo 1 del presente decreto e' rinviato a 30 giorni
dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di
riconoscimento".
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della
pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti
dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di
decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente
decreto non opera nei confronti delle domande presentate
anteriormente al 1 luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi
decorrenza anteriore alla stessa data.
Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale
contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia
prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1 ottobre
dello stesso anno e per il quale sia stato gia' emesso il relativo
provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.
Sono altresi' fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici
di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente, decreto dei
dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato
la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono
stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59
della legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10,
modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Il personale che sara' collocato a riposo ai sensi del presente
decreto non puo' essere assunto in impiego o avere incarichi,
eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a
commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici,
anche economici, di societa' a partecipazione statale e di enti che
fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al
controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della
Costituzione.
Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente
all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della
legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro
che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi
anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine
di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza
ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336".
All'articolo 7 sono soppresse le parole: "ha effetto dal 1 luglio
1974".