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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
Art. 2. - Mare territoriale. - "Sono soggetti alla sovranita' dello
Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del
territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi
dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le
ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a
ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato
la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea
retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro
ventiquattro miglia marine.
E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare
dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali
ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i
punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si
misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per
determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni
internazionali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1974
LEONE
RUMOR - ZAGARI - MORO
- TANASSI - ANDREOTTI
- COPPO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI