Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto
privato di lavoro e' stato risolto, individualmente o
collettivamente, tra il 1 gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi
che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da
ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa,
all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attivita'
sindacali, e' ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione
del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidita' e la
vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del
rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e
quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di eta' e
di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante
l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi
assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote
vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione
assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano
conto dei seguenti elementi:
a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che
risultino a lui piu' favorevoli sotto il profilo retributivo presso
il datore di lavoro dal quale e' stato licenziato;
b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti
collettivi di categoria;
c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista
dai contratti collettivi di categoria.
Qualora il periodo per il quale e' ammessa la ricostruzione del
rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da
contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale
contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da
accreditare ai sensi del presente articolo.