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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non
si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza.