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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato
con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
dicembre 1946, n. 567, e' sostituito dal seguente:
"Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio
nei tronchi di vigilanza e di guardia, e' concesso l'alloggio di
servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati
suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennita' mensile
nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi
con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".