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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui
all'articolo 1, lettera b) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in
favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da
erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, e' stabilito in
lire 5.015 milioni.