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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione di spesa)
Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il
completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti
e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere,
per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al
secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini
della sicurezza e contro l'inquinamento, nonche' per la fornitura dei
mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, e'
autorizzata la spesa di lire 160 miliardi.
La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione
di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale
sara' presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge. Tale piano dovra' anche prevedere la
riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio
escavazione porti.
La somma di 160 miliardi di lire sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi
nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario
1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25
miliardi nell'anno finanziario 1978.