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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM),
dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo
alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie
del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957,
n. 1122, e 2 gennaio 1958; n. 3, e' data facolta' di riscattare in
tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio
prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26
maggio 1966, n. 372.