Legge Ordinaria n. 367 del 09/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1974 n. 220)
Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione proveniente da altri enti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  impiegati  provenienti  dall'Ente  autotrasporti merci (EAM),
dalla  Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo
alienazione  residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie
del   personale   non   di   ruolo  dell'Ispettorato  generale  della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione, ora Direzione
generale  della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957,
n.  1122,  e  2 gennaio 1958; n. 3, e' data facolta' di riscattare in
tutto  o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio
prestato   presso  i  suindicati  enti  di  provenienza,  secondo  le
disposizioni  di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile
1948,  n.  262,  ovvero  secondo le disposizioni di cui alla legge 26
maggio 1966, n. 372.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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