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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane
guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover
pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI -
PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI