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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)
Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n.
81, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P
dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di
costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione,
giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali
compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre
elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai
servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di
manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e
degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste
ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e
apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale
inerente al servizio".