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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12
marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di
completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni.