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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' cosi'
modificato:
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono
essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30
giugno 1975".