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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le
seguenti modifiche e aggiunte:
a) al termine del primo comma, dopo le parole "dal piano
stradale", sono aggiunte le parole: "Per gli autobus e filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e'
consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30";
b) al secondo comma, le parole "Per gli autobus a due assi e'
consentita la lunghezza di 11 metri", sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli autobus e filobus a due o piu' assi e' consentita la
lunghezza di 12 metri".