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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune
maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la
percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel
23,05 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta
sul valore aggiunto e' dovuta nella misura indicata nelle tabelle
allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18,
convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106".
All'articolo 3,
le parole: "frattaglie e parti commestibili" sono sostituite
dalle altre: "e parti commestibili, escluse le frattaglie", e dopo le
parole: "della specie bovina" sono inserite le altre: "compresi
quelli del genere bufalo";
e' aggiunto il seguente comma:
"Sono soggetti a disciplina di prezzo da parte del CIP, fino al 31
dicembre 1975, i seguenti prodotti:
carni degli animali diversi da quelli della specie bovina;
pane comune e/o di piu' largo consumo;
paste normali di piu' largo consumo;
oli alimentari di oliva e di semi vari miscelati;
latte pastorizzato ed omogeneizzato intero e/o di piu' largo
consumo;
mangimi per la zootecnia".
All'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma:
"L'elevazione dell'aliquota non riguarda il settore dell'edilizia
residenziale pubblica".
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - La riduzione all'1 per cento dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e' prorogata al 31 dicembre 1975.
La riduzione al 3 per cento dell'aliquota IVA prevista
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' prorogata al
31 dicembre 1975".
All'articolo 6,
il primo alinea e' sostituito dal seguente:
"al numero 5), dopo la parola: "lince" la locuzione "visone
selvaggio e le relative confezioni " e' sostituita con la seguente:
"Visone, Pekan, Breitschwanz, Martora, Lontra sealskin, Lontra di
fiume, Volpe argentata, Volpe bianca, Ghiottone, Scimmia, Scoiattolo,
Orso bianco, Donnola, e le relative confezioni "";
al secondo alinea, dopo le parole: "estratti" sono aggiunte le
altre: "cosmetici, esclusi saponi, dentifrici, e tutti i prodotti per
l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli";
al terzo alinea:
al numero 25) sono aggiunte le seguenti voci: "apparecchi
riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di
riproduzione del suono per la radio diffusione; combinati per
giradischi e/o per giranastri (v.d. ex15/A.III-b-3";
al numero 26) sono soppresse le parole: "dischi" e "nastri"; la
parola: "eccetera" e' sostituita con le altre: "e similari"; la
locuzione: "v.d. 92.12" e' sostituita dalla seguente: "v.d. ex
92.12";
dopo il numero 26) e' aggiunto il seguente: "27) gin e acqueviti,
escluse quelle di vino, di vinacce e di frutta";
sono aggiunti i seguenti commi:
"Per gli acquisti e le importazioni dei prodotti indicati ai numeri
14), 22), 23), 24), 25) e 26) del precedente comma, la detrazione
dell'imposta, prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' ammessa anche quando i
prodotti medesimi sono destinati dall'acquirente o dall'importatore
ad essere utilizzati come beni strumentali nella attivita' propria
dell'impresa. La detrazione e', altresi', ammessa quando l'acquisto o
l'importazione dei prodotti stessi sono effettuati per il diretto
impiego, come beni strumentali, nell'esercizio di un'arte o
professione.
I prodotti di cui ai numeri 22), 23), 24), 25) e 26), se acquistati
o importati direttamente dall'utilizzatore, sono esclusi dai previsti
aumenti, sempreche' destinati all'uso di scuole elementari e medie,
di ospedali e di istituti di ricerca e comunque destinati a scopi
scientifici e pedagogici.
Sono altresi' esclusi dagli aumenti i consumi di metalli e di
minerali, i fossili, gli insetti, i pesci, gli animali conservati o
impagliati, gli scheletri, gusci e altre parti di animali che siano
destinati alle raccolte delle scuole di ogni ordine e grado, alle
universita' ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi
di studio e pedagogici".
All'articolo 7,
al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con
esclusione degli atti di concessione di aree demaniali per industria
navale, anche se aventi per oggetto opifici ed impianti".
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari
emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure
anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta
nelle misure fissate dal precedente articolo 9, senza applicazione di
penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione.
All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da
annullarsi dagli uffici del Registro e, ove occorra, anche a mezzo
visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati
nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualita' di
titolo esecutivo sin dalla loro emissione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI -
GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI