Legge Ordinaria n. 384 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 28 agosto 1974 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   decreto-legge  6  luglio  1974,  n.  259,  concernente  alcune
modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione
straordinaria sulle case di abitazione, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre
1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
elevata  al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti
delle  societa'  ed  enti  finanziari e quella del 6,25 per cento nei
confronti   delle   societa'   ed   enti   finanziari   a  prevalente
partecipazione  statale  sono  elevate  rispettivamente  al 10,50 per
cento e a all'8,75 per cento.
  I  soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  per i quali il termine di
versamento  dell'imposta  e'  scaduto  anteriormente  all'entrata  in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, sono tenuti
al  pagamento  della  maggiore  imposta  derivante dall'aumento delle
aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.
  Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per
i  quali  il  periodo  d'imposta  non  coincide con l'anno solare, la
maggiorazione  delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle
stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, e' applicata sugli imponibili ragguagliati
ad anno solare.
  Per   l'anno   1974  e'  istituita  una  addizionale  straordinaria
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, da applicarsi alla
parte  di  reddito  imponibile  che  eccede  la  somma  di lire dieci
milioni, nella seguente misura:
    5  per  cento  sulla  parte  di reddito imponibile compresa tra i
dieci milioni e i quattordici milioni di lire;
    10  per  cento  sulla  parte  di  reddito  imponibile eccedente i
quattordici milioni di lire.

  L'addizionale  straordinaria di cui al comma precedente e' riscossa
mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
  I  soggetti  esonerati  dall'obbligo della dichiarazione annuale ai
sensi  dell'articolo  1,  quarto  comma,  lettera d), del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a
presentare  la  dichiarazione  dei  redditi entro il 31 marzo 1975 se
nell'anno   1974   hanno  conseguito  un  reddito  complessivo  lordo
superiore a lire dieci milioni".

  All'articolo 2,
    dopo  il  primo  periodo, e' inserito il seguente: "Per i terreni
concessi  in  affitto,  la  determinazione  del reddito e' effettuata
sulla  base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
successive modificazioni".

  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Il  limite  indicato  nell'articolo 11, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' elevato
a lire 5 milioni.
  Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera
a)  del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore
a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15
e 16 dello stesso decreto, e' concessa una detrazione ulteriore di L.
36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno.
  Se  il  reddito  complessivo lordo ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche non e' superiore a lire 4 milioni ed alla sua
formazione  concorrono  i  redditi  indicati nel comma precedente, le
quote  di detrazione di cui al primo comma punto 3), dell'articolo 15
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, sono aumentate di L. 4.000 per ogni figlio a carico, a decorrere
dall'anno 1975.
  La detrazione prevista nel secondo comma sara' computata per l'anno
1974  in  sede  di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se
precedente,  alla  data  di  cessazione  del rapporto di lavoro e non
spetta  comunque  per  piu'  di  una  volta  nei riguardi di ciascuna
persona.
  Le detrazioni di cui ai commi secondo e terzo, trovano applicazione
anche  agli  effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Se  i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di
ritenuta  alla fonte delle detrazioni di cui al secondo e terzo comma
concorrono   con   altri   redditi,  compresi  quelli  imputabili  al
contribuente a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, alla formazione di un reddito
complessivo  lordo  di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il
diritto  alle  detrazioni medesime viene meno ed il relativo recupero
e'   effettuato   dall'ufficio   delle   imposte   sulla  base  della
dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.
  Le  disposizioni di cui al secondo e terzo comma si applicano anche
per  i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  quando  sono state effettuate le detrazioni d'imposta di cui al
primo  comma  dello  stesso  articolo  16  e  sempreche'  il  reddito
complessivo  lordo  del  soggetto  passivo d'imposta, comprensivo dei
redditi  a  lui  imputabili  a  norma  dell'articolo  4  del suddetto
decreto, non superi lire 4 milioni annue".
  Gli articoli dal 5 all'11 sono soppressi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 agosto 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - TANASSI -
                                                   GIOLITTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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