Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici
nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa
ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1,
alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: "e,
nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni -;
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per
rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno
eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei
crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono
responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione
dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per
l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso fornitori di
materiali connessi con l'esercizio dell'attivita' ospedaliera.
I collegi sindacali vigileranno per la puntuale osservanza degli
adempimenti di cui ai commi precedenti".
All'articolo 2,
nel primo comma, la parola: emerge", e' sostituita dalla parola:
"risulta"; la parola: "32", e' sostituita dalla parola: "16", e le
parole: "comitati regionali", sono sostituite con le parole:
"competenti organi";
nel secondo comma, le parole: "da istituti e cliniche
universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura
private", sono sostituite dalle parole: "e dagli altri istituti ed
enti pubblici e privati di ricovero e cura e dalle case di cura
private";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per il tesoro e per la sanita', saranno stabiliti i criteri di
riparto e le modalita' per la erogazione delle somme stanziate".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - A partire dall'anno 1975 dal gettito di cui
all'articolo 4 e' prelevata annualmente la somma di lire 50 miliardi
per essere destinata alla copertura, degli oneri conseguenti alle
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1, fino
a concorrenza dell'importo necessario per assicurare l'estinzione
dell'esposizione debitoria dei comuni nei confronti degli ospedali
per assistenza ospedaliera che non possa essere assicurata
nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1.
Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2".
All'articolo 3,
al primo comma, la parola: "febbraio", e' sostituita con la
parola: "maggio".
All'articolo 4,
al secondo comma, la parola: "1969", e' sostituita con la parola:
"1963";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1974, e' istituita una quota aggiuntiva
annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per
l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti
disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun artigiano
ed esercente attivita' commerciale e nella misura di L. 1.650 a
carico di ciascun coltivatore diretto. Per ciascun familiare
assistibile la quota aggiuntiva e' determinata nella misura di lire
1.650".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Con riferimento all'articolo 117 della Costituzione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla
entrata in vigore della riforma sanitaria e' vietato:
a) istituire da parte degli enti ospedalieri nuove divisioni,
sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche
inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunita' locali
che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe
strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso
delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non
rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;
b) aumentare gli organici degli enti ospedalieri e assumere,
anche temporaneamente, nuovo personale salvo la sostituzione del
personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza
assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute
inderogabili esigenze di cui alla lettera a).
Il divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per le
assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante
organiche.
Le regioni nell'esercizio delle loro funzioni in materia
ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui ai
commi precedenti attenendosi al principio legislativo in essi
contenuto".
All'articolo 7,
nel primo comma, le parole: "degli organi", sono sostituite con
le parole: "di organi"; le parole: "degli enti", sono sostituite con
le parole: "di enti"; dopo le parole: "presso gli enti ospedalieri",
sono aggiunte le parole: "e di altre commissioni consultive nominate
dalla stessa amministrazione";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Le leggi regionali dovranno, altresi', determinare i limiti non
superabili dei compensi dovuti agli altri componenti delle
commissioni di cui al precedente comma, che non siano membri di
organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri";
nel secondo comma, alla lettera a), dopo la parola:
"indennita'", e' aggiunta la parola: ", addizionali";
il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente:
"Per i medici ospedalieri l'attivita' libero-professionale e per
servizi convenzionati e' disciplinata dagli accordi nazionali
stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per la
stessa non potra' superare come tetto retributivo il 60 per cento del
trattamento economico per i medici a tempo pieno ed il 40 per cento
per i medici a tempo definito";
nell'ottavo comma, dopo la parola: "medesimi", sono aggiunte le
parole: "salve le deroghe consentite con autorizzazione della
regione. La predetta autorizzazione e' di competenza della giunta
regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di
altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da
leggi della regione";
dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente:
"Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti
gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
All'articolo 8,
nel primo comma, la parola: "banditi", e' sostituita dalla
parola: "indetti";
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione di cui al
comma precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura di
posti gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere ad
assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della legge 18 aprile
1968, n. 230, in relazione ad assenze di personale di ruolo per
aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e
per gravidanza e puerperio";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni e relative tariffe gia' stipulate dagli enti
mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonche'
con le categorie sanitarie ausiliarie, anche se ratificate
successivamente alla data del presente decreto con delibere dei
competenti consigli di amministrazione da sottoporre alla
approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
il tesoro opereranno, nei termini e nelle misure dalle stesse
previsti, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Le
tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento".
All'articolo 9,
nel primo comma, dopo la parola: "malattia", sono aggiunte le
parole: "ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si
applica altresi' ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza
farmaceutica in forma indiretta";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno 1975 ed entro il 30 giugno degli anni
successivi, il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto del
Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e
un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore
dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del predetto
comitato";
al quarto comma, dopo le parole: "vendita al pubblico" sono
aggiunte le altre: "delle specialita' medicinali, ad eccezione degli
emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"E' abrogato il primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo
1971, n. 213.
La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla
citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento
delle disponibilita' nel conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale
per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera " di cui
all'articolo 5 del presente decreto.
I erediti degli enti ospedalieri nei confronti della Cassa
nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri apportano
ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.
Le somme che alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed
assistenziali alla Cassa saranno versate direttamente dagli enti
stessi al conto corrente di cui al secondo comma".
L'articolo 11 e' soppresso.
All'articolo 12,
al primo comma, le parole: "nonche' alle province autonome di
Trento e Bolzano" sono soppresse e le parole: "delle cliniche ed
istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo
1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case
di cura private", sono sostituite con le parole: "stipulate a norma
del successivo articolo 18";
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma
sanitaria le regioni erogano, altresi', l'assistenza ospedaliera in
forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano
diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse
mutue di malattia.
Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo
non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita dalle regioni,
ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi
diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno una quota
non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione per analoghe
prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella
regione";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le regioni assicurano, secondo i vigenti ordinamenti degli enti
mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli
aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per
ragioni di lavoro";
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero
e cura di cui al presente articolo di comunicare al competente ente
gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa
diagnosi e - al termine della degenza - la data del dimissionamento
del ricoverato avente diritto all'indennita' economica di malattia".
Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanarsi entro il 1 luglio 1975, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale, per la sanita' e per il tesoro - e con il concerto dei
Ministri di competenza - sono sciolti i consigli di amministrazione
dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP, dell'ENPALS, e
delle Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani,
commercianti e coltivatori diretti. Con il medesimo decreto sono
nominati i commissari straordinari per la temporanea gestione degli
enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo
comma.
Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del
presidente della giunta provinciale di Bolzano sono sciolti
rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse mutue
provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo
decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la
temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione
del decreto di cui al terzo comma.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la sanita' e con gli altri Ministri
vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al
successivo comma, sono individuati gli altri enti non compresi tra
quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da
sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di
assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e si provvede
alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di
detti servizi.
Al compimento del biennio dalla data del decreto di cui al primo
comma, sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, le
cui funzioni e relative strutture sono ripartite, secondo le
rispettive competenze, tra lo Stato, le regioni e gli altri enti
territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale".
All'articolo 13,
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel
territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma e' commisurato
al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel
territorio nazionale".
All'articolo 14,
al secondo comma, punto 1), al primo alinea, dopo le parole:
"gestioni o casse", e' aggiunta la parola "anche"; al secondo alinea,
dopo la parola: "contribuzioni", sono aggiunte le parole: "escluse
quelle facoltative ed integrative a qualsiasi titolo"; dopo le
parole: "51 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli istituti
ed enti mutuo-previdenziali a bilancio unitario, che non abbiano
gestioni autonome per l'assistenza sanitaria, la quota delle
contribuzioni da versare per l'anno 1975 al fondo nazionale per
l'assistenza ospedaliera e' pari alla spesa ospedaliera accertata a
consuntivo per il 1973, maggiorata della percentuale d'incidenza
delle spese generali accertate per il medesimo anno"; al punto 4),
dopo la parola: "propri", sono aggiunte le parole: "o da altre
entrate".
All'articolo 15,
al primo comma, dopo le parole: "punto 1)", e' soppressa la
parola: "e";
al quarto comma la parola: "ospedaliero", e' sostituita dalle
seguenti: "per l'assistenza ospedaliera".
All'articolo 16,
al primo comma, la parola: "febbraio", e' sostituita dalla
parola: "maggio";
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con
il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale di
cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento della gestione
del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ed i livelli
qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera assicurati
sull'intero territorio nazionale. Ove da detta verifica dovesse
riscontrarsi l'insufficienza del fondo stesso, con apposito
provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle fonti di
alimentazione di cui all'articolo 14".
All'articolo 18,
al primo comma, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le
parole: "con idonei atti deliberativi", e dopo la parola: "nonche'",
sono aggiunte le altre: quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n.
817, e";
al secondo comma le parole: "dai Ministeri della sanita'," sono
sostituite dalle parole: "dal Ministro per la sanita', di concerto
con i Ministri";
il terzo comma e' soppresso;
dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"Fino a quando non saranno stati emanati dal Ministero della
sanita' gli schemi previsti dal secondo comma del presente articolo,
o non saranno state approvate le deliberazioni di stipula delle
convenzioni di cui al primo comma dello stesso articolo, le
convenzioni in atto all'entrata in vigore del presente decreto
resteranno in vigore, intendendosi sostituite le regioni all'ente
mutualistico stipulante.
Gli schemi di convenzione di cui al secondo comma del presente
articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro e
non oltre il primo semestre del 1975".
All'articolo 19,
al secondo comma sono soppresse le parole: "che sara' regolato
con la legge per la riforma sanitaria".
L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del coordinamento dell'attivita' degli enti mutualistici
dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale
e con l'attivita' degli enti ospedalieri ogni regione istituisce un
comitato regionale.
Il comitato, nominato dalla regione e presieduto dall'assessore
alla sanita', ha facolta' di proposta e deve essere sentito sulle
questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti
mutualistici nell'ambito della regione".
L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma dei principi
stabiliti dalla presente legge nella regione Trentino-Alto Adige
provvederanno rispettivamente la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo le rispettive
competenze. A tal fine le province disporranno di una somma
determinata in sede di definizione della quota variabile di cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in relazione alla spesa dello Stato nello stesso
settore".
All'articolo 23,
e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto".
L'articolo 24 e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1974
LEONE
RUMOR - V. COLOMBO -
BERTOLDI - E. COLOMBO
- GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI