Legge Ordinaria n. 389 del 02/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1974 n. 226)
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facolta' di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969,
n.  1022,  per  l'esercizio  della  facolta' di affidare a veterinari
civili,  mediante  convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti
al  servizio  veterinario  dell'Esercito,  e'  prorogato  fino  al 31
dicembre 1978.
 

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