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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;
b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3,
del decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile 27
luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla
precedente lettera a);
c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da
quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di
soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo
nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio
1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perche', pur essendo in
possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti
dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive
prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche'
pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26
agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non
utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto
dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi
precedentemente occupato.