Legge Ordinaria n. 393 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1974 n. 227)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione
di  una  imposta  di  fabbricazione  e  corrispondente sovrimposta di
confine  sulle  armi  da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  E'   istituita   una   imposta  interna  di  fabbricazione  ed  una
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sulle armi da sparo e sulle
munizioni nella misura appresso indicata:
A) Armi da fuoco, lunghe:
   portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
   esemplare.....................................   L.    100.000
B) Armi da fuoco, corte:
   da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare   L.    100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
   per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
   B), per ciascuna canna........................   L.    100.000
D) Munizioni:
   relative  alle  armi indicate nelle precedenti
   lettere A) e B), per ciascun pezzo............   L.          5

  Al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:

  In   caso   di   vendita   a   privati,  da  parte  delle  predette
amministrazioni,  di  tali  prodotti si applica ad essi l'imposta sul
valore aggiunto.

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  Ai  fini  della  classificazione  fiscale dei prodotti indicati nel
precedente  articolo  1  si  tiene  conto  delle  norme  di  pubblica
sicurezza vigenti in materia.
  Per  la  risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla
classificazione  dei  prodotti di cui al precedente articolo 1, sorte
in  sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la
procedura  stabilita  dal  titolo  II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n. 43, con le
seguenti modifiche:
    a)   nel   caso  di  ricorso  al  mezzo  di  risoluzione  di  cui
all'articolo  65 del citato testo unico gli adempimenti ivi demandati
alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte
di  fabbricazione  e  le relative decisioni sono adottate dal capo di
tale ufficio;
    b) il perito da nominare dall'Amministrazione finanziaria perche'
esprima  il parere non vincolante di cui al primo comma dell'articolo
65  citato  dev'essere  un  ufficiale  della direzione di artiglieria
competente per territorio;
    c) i collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo
centrale  dei periti doganali devono essere integrati da due esperti,
designati uno dal Ministero dell'interno, l'altro dal Ministero della
difesa.
  Le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si
osservano  anche  per  la  risoluzione  delle  contestazioni  e delle
controversie   sorte   presso   gli   uffici   doganali  in  sede  di
determinazione  degli elementi imponibili relativi ai prodotti di cui
all'articolo 1.

  All'articolo 3, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:

  Le  modificazioni  degli  impianti  o  dei  sistemi  produttivi che
comportano  un  aumento  effettivo della produttivita' debbono essere
preventivamente  approvate  dall'ufficio  tecnico  delle  imposte  di
fabbricazione.

  All'articolo 4, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

  I  locali  di  fabbrica  e quelli annessi sono soggetti a vigilanza
fiscale  permanente  o saltuaria, secondo determinazioni da adottarsi
motivatamente dall'Amministrazione finanziaria.
  L'Amministrazione  ha  facolta',  in qualsiasi momento, di eseguire
verifiche  e  riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi
bolli  e  suggelli,  di  prescrivere,  a  spese  del  fabbricante, se
necessaria, idonea recinzione fiscale.
  Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante
ha  l'obbligo  di fornire gratuitamente per uso del personale addetto
alle  operazioni  di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti
per  l'ufficio  finanziario  e per la pernottazione, provvedendo alla
loro attrezzatura ed arredamento nonche' alla pulizia, illuminazione,
riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile;
    l'ultimo comma e' soppresso.

  All'articolo  5,  al  terzo comma, le parole: Per i prodotti di cui
alle  lettere  A),  B), C), D) ed M) dell'articolo 1, sono sostituite
dalle  seguenti:  Per  i  prodotti  di  cui  alle lettere A), B) e C)
dell'articolo 1;

    al  quarto  comma,  le parole: i prodotti di cui alle lettere E),
F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1, sono sostituite dalle seguenti:
i prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1.

  All'articolo 7, il quinto e il sesto comma sono soppressi.

  All'articolo  8,  dopo  le  parole: deposito doganale privato, sono
aggiunte le seguenti: o trasportati con bolletta di cauzione.

  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

  Chiunque  fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente
decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 3
e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la
reclusione  da  uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  commette,  relativamente ai
prodotti   di   cui  all'articolo  1,  contrabbando  ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal titolo VII, capo I, del testo unico delle
leggi  doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23  gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza
osservare le vigenti norme doganali.
  Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo
1  del  presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta
di   fabbricazione   e'   punito,   indipendentemente  dal  pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire un milione a lire cinque milioni.
  Chiunque  trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo
1  del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in
cui   sia  prescritta,  o  con  bolletta  scaduta,  falsa,  alterata,
incompleta  o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti
stessi dalla prevista destinazione e' punito con la reclusione da sei
mesi  a  tre  anni  e  con  la multa da lire un milione a lire cinque
milioni.
  Per  le  differenze  di  qualita'  e  di  quantita'  riscontrate in
confronto  alle  bollette  di  cauzione  si  applicano  a  carico dei
responsabili le pene di cui al precedente comma.
  Chiunque  trasporta  i  prodotti di cui all'articolo 1 del presente
decreto  e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di
legittimazione   di  cui  e'  in  possesso,  o  non  la  consegna  al
destinatario della merce, o consegnandola non vi appone l'annotazione
del  trasporto  eseguito,  e' punito con la multa da lire centomila a
lire un milione.
  Chiunque  mette  in  circolazione i prodotti di cui alla lettera D)
dell'articolo  1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni
non munite dei prescritti contrassegni e' punito con la reclusione da
tre  mesi  a  un anno e con la multa da lire un milione a lire cinque
milioni.
  Alla  stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni gia'
utilizzati o di illecita provenienza.
  Chiunque,  in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed
agenti  di  polizia  tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria,  muniti  della  speciale  tessera di riconoscimento, nei
locali   ove   si  fabbricano  o  si  detengono  i  prodotti  di  cui
all'articolo  1  del presente decreto, e' punito con la multa da lire
centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
  Per  i  reati  previsti dal presente decreto il tentativo e' punito
con le stesse pene stabilite per il reato consumato.
  Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in
misura  non  eccedente  un  terzo,  quando  per la quantita' o per la
qualita'  dei  prodotti  oggetto  della  violazione  il  fatto  debba
ritenersi di lieve entita'.
  Gli  apparecchi  i  meccanismi,  le attrezzature nonche' i mezzi di
trasporto adoperati per commettere la frode i prodotti ed i materiali
oggetto  della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  Le  disposizioni  del presente decreto concernenti la confisca e la
misura  delle  multe  sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24
del codice penale.
  L'accertamento  delle  violazioni  delle  disposizioni del presente
decreto  compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge
7  gennaio  1929,  n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel
capo  II  del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

  All'articolo 11, e' aggiunto il seguente comma:

  Nuove  norme  di  attuazione  del  presente decreto saranno emanate
entro  dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
dello stesso, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con
il Ministro per l'interno.

  All'articolo 12, al primo ed al secondo comma, dopo le parole: alla
data  di entrata in vigore, sono aggiunte le seguenti: della legge di
conversione;

    al  secondo  comma,  sono  soppresse  le  parole  finali:  e  del
materiale da utilizzare per le lavorazioni;

    al  quarto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore,
sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;

    al  quinto  comma,  le  parole: sesto comma dell'articolo 9, sono
sostituite dalle seguenti: quarto comma dell'articolo 9;

    al  sesto  comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore,
sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;

    il settimo e l'ottavo comma sono soppressi;

    il penultimo comma e' sostituito dal seguente:

  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino a quando non saranno
disponibili  gli  appositi  contrassegni  di Stato, le confezioni dei
prodotti  di cui alla lettera D) dell'articolo 1 devono essere chiuse
con  etichette  o  fascette  contenenti  la denominazione della ditta
fabbricante  e  l'indicazione della qualita' e quantita' del prodotto
contenuto nella confezione;

    all'ultimo   comma,   le   parole:  da  lire  duecentomila,  sono
sostituite dalle seguenti: da lire centomila.

  All'articolo  13,  al  primo comma, le parole: prodotti di cui alle
lettere  A),  E),  C) e D) del precedente articolo 1, sono sostituite
dalle  seguenti:  prodotti  di  cui  alle  lettere  A),  B)  e C) del
precedente articolo 1;

    al  secondo  comma  sono  soppresse  le  parole: o di licenze per
collezione di armi comuni da sparo;

    il terzo e il quarto comma sono soppressi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - TANASSI -
                                                 TAVIANI - GIOLITTI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI
                                                            - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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