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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, concernente l'istituzione
di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di
confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una
corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle
munizioni nella misura appresso indicata:
A) Armi da fuoco, lunghe:
portatili, da guerra o tipo guerra, per ciascun
esemplare..................................... L. 100.000
B) Armi da fuoco, corte:
da guerra o tipo guerra, per ciascun esemplare L. 100.000
C) Canne finite pronte per la vendita:
per le armi di cui alle precedenti lettere A) e
B), per ciascuna canna........................ L. 100.000
D) Munizioni:
relative alle armi indicate nelle precedenti
lettere A) e B), per ciascun pezzo............ L. 5
Al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo:
In caso di vendita a privati, da parte delle predette
amministrazioni, di tali prodotti si applica ad essi l'imposta sul
valore aggiunto.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Ai fini della classificazione fiscale dei prodotti indicati nel
precedente articolo 1 si tiene conto delle norme di pubblica
sicurezza vigenti in materia.
Per la risoluzione delle contestazioni e delle controversie sulla
classificazione dei prodotti di cui al precedente articolo 1, sorte
in sede di accertamento dell'imposta di fabbricazione, si applica la
procedura stabilita dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con le
seguenti modifiche:
a) nel caso di ricorso al mezzo di risoluzione di cui
all'articolo 65 del citato testo unico gli adempimenti ivi demandati
alla dogana sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione e le relative decisioni sono adottate dal capo di
tale ufficio;
b) il perito da nominare dall'Amministrazione finanziaria perche'
esprima il parere non vincolante di cui al primo comma dell'articolo
65 citato dev'essere un ufficiale della direzione di artiglieria
competente per territorio;
c) i collegi consultivi compartimentali ed il collegio consultivo
centrale dei periti doganali devono essere integrati da due esperti,
designati uno dal Ministero dell'interno, l'altro dal Ministero della
difesa.
Le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si
osservano anche per la risoluzione delle contestazioni e delle
controversie sorte presso gli uffici doganali in sede di
determinazione degli elementi imponibili relativi ai prodotti di cui
all'articolo 1.
All'articolo 3, il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
Le modificazioni degli impianti o dei sistemi produttivi che
comportano un aumento effettivo della produttivita' debbono essere
preventivamente approvate dall'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione.
All'articolo 4, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti a vigilanza
fiscale permanente o saltuaria, secondo determinazioni da adottarsi
motivatamente dall'Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione ha facolta', in qualsiasi momento, di eseguire
verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi
bolli e suggelli, di prescrivere, a spese del fabbricante, se
necessaria, idonea recinzione fiscale.
Ove sia ritenuta necessaria la vigilanza permanente, il fabbricante
ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto
alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali occorrenti
per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla
loro attrezzatura ed arredamento nonche' alla pulizia, illuminazione,
riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile;
l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 5, al terzo comma, le parole: Per i prodotti di cui
alle lettere A), B), C), D) ed M) dell'articolo 1, sono sostituite
dalle seguenti: Per i prodotti di cui alle lettere A), B) e C)
dell'articolo 1;
al quarto comma, le parole: i prodotti di cui alle lettere E),
F), G), H), I) ed L) dell'articolo 1, sono sostituite dalle seguenti:
i prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1.
All'articolo 7, il quinto e il sesto comma sono soppressi.
All'articolo 8, dopo le parole: deposito doganale privato, sono
aggiunte le seguenti: o trasportati con bolletta di cauzione.
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
Chiunque fabbrica i prodotti previsti dall'articolo 1 del presente
decreto senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 3
e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque commette, relativamente ai
prodotti di cui all'articolo 1, contrabbando ai sensi delle
disposizioni previste dal titolo VII, capo I, del testo unico delle
leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e chiunque esporta gli stessi prodotti senza
osservare le vigenti norme doganali.
Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti di cui all'articolo
1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta
di fabbricazione e' punito, indipendentemente dal pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui all'articolo
1 del presente decreto senza bolletta di legittimazione, nei casi in
cui sia prescritta, o con bolletta scaduta, falsa, alterata,
incompleta o contenente dati inesatti, o comunque distrae i prodotti
stessi dalla prevista destinazione e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque
milioni.
Per le differenze di qualita' e di quantita' riscontrate in
confronto alle bollette di cauzione si applicano a carico dei
responsabili le pene di cui al precedente comma.
Chiunque trasporta i prodotti di cui all'articolo 1 del presente
decreto e rifiuta di esibire agli organi di controllo la bolletta di
legittimazione di cui e' in possesso, o non la consegna al
destinatario della merce, o consegnandola non vi appone l'annotazione
del trasporto eseguito, e' punito con la multa da lire centomila a
lire un milione.
Chiunque mette in circolazione i prodotti di cui alla lettera D)
dell'articolo 1 non confezionati nei modi prescritti o in confezioni
non munite dei prescritti contrassegni e' punito con la reclusione da
tre mesi a un anno e con la multa da lire un milione a lire cinque
milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque faccia uso di contrassegni gia'
utilizzati o di illecita provenienza.
Chiunque, in qualsiasi modo, ostacola l'accesso degli ufficiali ed
agenti di polizia tributaria e dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, nei
locali ove si fabbricano o si detengono i prodotti di cui
all'articolo 1 del presente decreto, e' punito con la multa da lire
centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
Per i reati previsti dal presente decreto il tentativo e' punito
con le stesse pene stabilite per il reato consumato.
Le pene stabilite nel presente decreto possono essere diminuite, in
misura non eccedente un terzo, quando per la quantita' o per la
qualita' dei prodotti oggetto della violazione il fatto debba
ritenersi di lieve entita'.
Gli apparecchi i meccanismi, le attrezzature nonche' i mezzi di
trasporto adoperati per commettere la frode i prodotti ed i materiali
oggetto della violazione sono soggetti a confisca ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
col decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Le disposizioni del presente decreto concernenti la confisca e la
misura delle multe sono stabilite in deroga agli articoli 240 e 24
del codice penale.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente
decreto compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge
7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel
capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.
All'articolo 11, e' aggiunto il seguente comma:
Nuove norme di attuazione del presente decreto saranno emanate
entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
dello stesso, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con
il Ministro per l'interno.
All'articolo 12, al primo ed al secondo comma, dopo le parole: alla
data di entrata in vigore, sono aggiunte le seguenti: della legge di
conversione;
al secondo comma, sono soppresse le parole finali: e del
materiale da utilizzare per le lavorazioni;
al quarto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore,
sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;
al quinto comma, le parole: sesto comma dell'articolo 9, sono
sostituite dalle seguenti: quarto comma dell'articolo 9;
al sesto comma, dopo le parole: alla data di entrata in vigore,
sono aggiunte le seguenti: della legge di conversione;
il settimo e l'ottavo comma sono soppressi;
il penultimo comma e' sostituito dal seguente:
A decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino a quando non saranno
disponibili gli appositi contrassegni di Stato, le confezioni dei
prodotti di cui alla lettera D) dell'articolo 1 devono essere chiuse
con etichette o fascette contenenti la denominazione della ditta
fabbricante e l'indicazione della qualita' e quantita' del prodotto
contenuto nella confezione;
all'ultimo comma, le parole: da lire duecentomila, sono
sostituite dalle seguenti: da lire centomila.
All'articolo 13, al primo comma, le parole: prodotti di cui alle
lettere A), E), C) e D) del precedente articolo 1, sono sostituite
dalle seguenti: prodotti di cui alle lettere A), B) e C) del
precedente articolo 1;
al secondo comma sono soppresse le parole: o di licenze per
collezione di armi comuni da sparo;
il terzo e il quarto comma sono soppressi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI -
TAVIANI - GIOLITTI -
COLOMBO - ANDREOTTI
- DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI