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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi terzo e settimo dell'articolo 79 del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
a) anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico
sia superiore a 200 quintali;
b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone".
"Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata
superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila".