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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati
nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul
credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n.
646, e sono autorizzate ad operare in conformita' delle disposizioni
ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: ZAGARI