Legge Ordinaria n. 395 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1974 n. 227)
Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia  sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati
nel  primo  comma  dell'articolo  1  del  testo unico delle leggi sul
credito  fondiario,  approvato  con  regio decreto 16 luglio 1905, n.
646,  e sono autorizzate ad operare in conformita' delle disposizioni
ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1974

                                LEONE

                                                      RUMOR - COLOMBO

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: ZAGARI
 

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