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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito
agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati
annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle
leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari
settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il
tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sara'
stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di
riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e
i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.
I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma
precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del
contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di
cui ai precedenti commi.