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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai
beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, e' integrato
a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.
Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di
lire 2.000 giornaliere.