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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1962, n. 1670, e' cosi' modificato, "Il collegio dei
revisori e' composto di cinque membri effettivi di cui uno con
funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal
Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la
programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle
situazioni di incompatibilita' previste al n. 5) dell'articolo 3
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla
carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.