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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971,
nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e
tecnologica (COST):
a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica
(azione n. 11);
b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore
delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari
ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4);
c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel
settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas"
(azioni numeri 50, 51 e 52);
d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel
settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di
desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53);
e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore
degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento
fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61
a);
f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore
degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei
microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b);
g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore
degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di
depurazione" (azione n. 68).