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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende
esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto,
di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di
attivita' superino la durata di tre giorni.