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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo
1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo
1972.