Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle
opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui
all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche' dei
programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui
statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio
1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che
siano gia' iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state
appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal
primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi
alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun
anno finanziario, l'importo di lire:
30 miliardi per l'anno finanziario 1974;
120 miliardi per l'anno finanziario 1975;
100 miliardi per l'anno finanziario 1976.
I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso
il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di
concerto dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la
pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di
cui al precedente comma.