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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i
rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con
scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio
di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.