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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il
compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e
di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il
periodo di tempo gia' trascorso.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31
dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - TOGNI - ZAGARI
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI