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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di
credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di
credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito
per le opere pubbliche;
in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia
economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15
per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed
obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI,
dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste
collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa
da almeno cinque anni".
Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito
fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito
per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le
opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo
dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei
limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed
obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI,
dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' a queste
collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa
da almeno cinque anni".