Legge Ordinaria n. 45 del 26/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1974 n. 67)
Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali  di  complemento  della  guardia  di  finanza  sono
reclutati,  con  grado  di sottotenente, dai giovani che compiano con
esito  favorevole  il  corso  allievi  ufficiali di complemento della
guardia di finanza.
  Al  corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale
possono partecipare i giovani che:
    a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
    b)  non  abbiano  superato  il  26° anno di eta' e posseggano gli
altri  requisiti  prescritti  per  l'arruolamento  nella  guardia  di
finanza;
    c)  siano  provvisti  di  uno  dei  seguenti  diplomi  di laurea:
giurisprudenza;    scienze    politiche;    scienze   statistiche   e
demografiche;  scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche
ed  economiche;  economia e commercio; scienze economiche e bancarie;
scienze  economiche;  economia  aziendale; economia politica; scienze
bancarie  ed  assicurative;  scienze  economico-marittime; discipline
nautiche.
  Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.
  La  durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro
per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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