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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali di complemento della guardia di finanza sono
reclutati, con grado di sottotenente, dai giovani che compiano con
esito favorevole il corso allievi ufficiali di complemento della
guardia di finanza.
Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale
possono partecipare i giovani che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) non abbiano superato il 26° anno di eta' e posseggano gli
altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella guardia di
finanza;
c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea:
giurisprudenza; scienze politiche; scienze statistiche e
demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche
ed economiche; economia e commercio; scienze economiche e bancarie;
scienze economiche; economia aziendale; economia politica; scienze
bancarie ed assicurative; scienze economico-marittime; discipline
nautiche.
Il corso non puo' avere durata superiore a mesi cinque.
La durata del servizio di prima nomina e' determinata dal Ministro
per le finanze e non puo', comunque, essere inferiore a dieci mesi.