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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi
magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910, e' svolto da docenti universitari, ordinari o
straordinari o aggregati o incaricati.
Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti
di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi,
dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono
organizzati.
Per collaborare allo svolgimento dei corsi e' utilizzato anche
personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.