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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni
provinciali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale
dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n.
860, gia' prorogato dalla legge 15 giugno 1973, n. 364, e'
ulteriormente prorogato di un anno.
Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati
e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di
malattia per gli artigiani, nonche' del consiglio centrale della
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli
artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2,
3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato di un anno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 agosto 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA -
BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI