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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti
autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241;,
sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate
della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato
medesimo di volta in volta in relazione alle necessita'.
Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla
concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle
zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio
1968, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.
Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio
1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968,
n. 241, gia' sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968,
n. 858, dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289,
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e'
sostituito con il seguente:
"Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni e'
effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le
domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone
terremotate della Sicilia emettera' subanticipazioni a favore dei
sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati
nominativi".
Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato da' ragione,
alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei
conti istituito con l'articolo 18-bis del decreto-legge 1 giugno
1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
1971, n. 491.
I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di
spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante
subanticipazioni sono sottoposti al controllo della ragioneria
regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.