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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste
dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo
tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico.
Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo
9 devono prevedere:
a) la possibilita' di presentazione di liste, tra loro
concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non
superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere
preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore
a un terzo degli eligendi;
b) la durata in carica non superiore ad un anno;
c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni
o di perdita della qualita' di elettore.